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Approfondimenti

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Sopralluogo puntuale, gratuito ed accurato

 

Dover organizzare una ristrutturazione, non è comunemente un’operazione  semplice  e, pertanto, a meno che non si stia parlando di un semplicissimo intervento, è necessario farsi assistere da un professionista che possa dare suggerimenti e consigli per la buona riuscita delle opere di ristrutturazione.

A differenza da una nuova costruzione, la ristrutturazione edilizia deve essere valutata caso per caso, applicando le nuove conoscenze e il materiale adeguato ad una struttura costruita secondo vecchie concezioni, intervenendo se necessario nel rinforzo, nell'isolamento termico e molto spesso nella deumidificazione di vecchie murature.  

L'esperienza acquisita nel settore dell'edilizia ci permette di assecondare le richieste dei clienti a 360 gradi, siamo specializzati in tutto ciò che è artigianale. La precisione e la durevolezza dei lavori eseguiti rappresenta per noi l'aspetto fondamentale della buona riuscita dell'opera.

Siamo sempre in fase di aggiornamento frequentando corsi e seminari sulle tecniche ed i materiali da costruzione che servono a rendere le abitazioni più confortevoli ed ecosostenibili.

Prima di qualsiasi attività tecnica o operativa, in tal senso, è fondamentale effettuare un accurato e puntuale sopralluogo dell’immobile da ristrutturare al fine di identificare in modo preciso tutte le opere di cui l’immobile o l’unità immobiliare necessitano.

E’ partendo da un accurato sopralluogo che è possibile pianificare  per il Committente  le migliori proposte e le più valide soluzioni.  Un preciso sopralluogo, infatti, permette all’impresa edile e al tecnico di redigere preventivamente un’offerta dettagliatissima di tutte le lavorazioni, per poi sottoporla al Committente che definisce il corretto budget da impiegare nella ristrutturazione.  Offrire un valido sopralluogo gratuito permette quindi di elaborare una proposta precisa e consente, allo stesso tempo, di eliminare le incomprensioni, che molto spesso, si verificano durante l’esecuzione dei lavori, tra l’impresa edile e il Committente, per il semplice fatto che non tutte le opere sono state preventivamente valutate dall’impresa.

Non tutte le persone sono in grado di valutare tecnicamente la valenza di una proposta in modo preventivo, per cui è fondamentale affidarsi a imprese valide che con esperienza possano offrire un vero e proprio valore aggiunto già in fase di sopralluogo.  Per il Committente, ritrovarsi durante l’esecuzione dei lavori con varianti non previste, non è assolutamente piacevole ma, molto spesso, ci si trova di fronte a situazioni del genere che compromettono il rapporto di fiducia venutosi a creare con l’impresa. Lo scopo del sopralluogo è quello di tracciare la strada verso la corretta realizzazione delle opere, per questo motivo, il suggerimento da tenere in considerazione è quello di affidarsi a professionisti che siano in grado di assicurare, con l’esperienza, la riuscita delle opere nel migliore dei modi. 

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Proposta progettuale

 

Inseguito al sopralluogo, in linea con le Tue esigenze procediamo a redigere il preventivo lavori, dove richiesto offriamo lo studio con diverse soluzioni progettuali per una diversa disposizione degli ambienti fino ad arrivare ad un vero e proprio progetto di interior design. 

Lo studio correlato da una progettazione di massima con le diverse disposizione  degli ambienti  sono del tutto gratuite, se poi vuoi approfondire una specifica soluzione  con progetto definitivo con il dettaglio della soluzioni proposta e rappresentazione in 3d, la progettazione ha un costo che varia a secondo di quello richiesto e dalla loro complessità. “Ma non preoccuparti, il vantaggio è che con noi i costi sostenuti per la  progettazione saranno detratti  dal preventivo con l’affidamento dei lavori”.

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Elaborazione delle pratiche burocratiche edilizie necessarie alla corretta esecuzione delle opere

 

 Quando devi fare una ristrutturazione è importante partire con il piede giusto. Agire a norma e importante  onde evitare situazioni che trasformano la ristrutturazione in un problema. 

Per la  realizzazione della  maggior parte dei lavori edili, soprattutto nel caso in cui si voglia usufruire delle detrazioni fiscali,  è necessario la redazione di apposite pratiche edilizie, a firma  di un tecnico abilitato che variano a seconda  dei casi e disciplinate da diversi  adempimenti. 

“Anche in questo caso puoi contare sulla nostra consulenza  ed elaborazione,”

 

Le regole per i lavori di ristrutturazione sono precise e i lavori stessi vanno eseguiti con scrupolo: prima di verificarne la fattibilità pratica si deve infatti vedere se rispondono ai requisiti fissati per legge e a quelli tecnici, non meno importanti.  Le tue e idee verranno  sottoposte alla supervisione di un esperto che ne verificherà la fattibilità del progetto.

Per semplicità possiamo dividere il tipo d'intervento in tre categorie: ristrutturazioni ordinarie e straordinarie, e interventi più complessi che richiedono una vera e propria concessione edilizia.

Se non si deve spostare nessun muro divisorio saremo nella prima categoria, se invece sono previste modifiche alla divisione degli ambienti siamo nella seconda. Quando poi ci sono interventi che riguardano anche l'esterno dell'edificio, avremo il terzo caso.

• Ristrutturazione ordinaria
Nella ristrutturazione ordinaria rientrano tutti i lavori che riguardano l'abbellimento dell'appartamento e che non vanno ad intaccare la struttura dell'edificio.

Per esempio: se volete risistemare il bagno o la cucina, cambiando i sanitari, le piastrelle e i pavimenti, non dovete richiedere l'autorizzazione a nessuno anche se volete togliere le piastrelle del salone e sostituirle con parquet, oppure eseguire lavori di controsoffittatura. È opportuno evidenziare che nel caso di lavori di lavori di ordinaria  manutenzione non è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali! A meo che non si tratti di parti condominiali.


 • La ristrutturazione straordinaria
Se si tratta di lavori di ristrutturazione straordinaria  come, ad esempio, lo spostamento o l'abbattimento di muri interni, oppure la ristrutturazione del solaio o l'inserimento di una scala interna di collegamento, l'iter è diverso.
Bisogna nominare  un professionista abilitato.
Sarà infatti compito del tecnico preparare sotto la propria responsabilità la documentazione necessaria, valutare la fattibilità, firmare i progetti  assumere  la direzione dei lavori predisporre ove necessario i dovuti calcoli e al termine degli stessi emettere un certificato di collaudo finale, che attesti la conformità delle opere al progetto presentato.

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obblighi a carico del committente  in materia di sicurezza

 

Il Decreto legislativo 81/2008 impone al committente il rispetto di  molteplici adempimenti in materia di sicurezza, norme di carattere penale ed amministrativo,  dalla nomina di varie figure professionali   in relazione al tipo di lavoro da svolgere,  alla verifica dei requisisti  delle imprese coinvolte nei lavori.

 “Anche in questo caso puoi contare sulla nostra consulenza ci occuperemo  noi nel redigere tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle opere  nel completo rispetto della legge esonerandoti da qualsiasi responsabilità”.

Nello specifico:

CHI E’ IL COMMITTENTE

É il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera (es. il proprietario, l’amministratore di condominio, il locatario) che, al fine di realizzare o ripristinare un’opera edile, decide di affidare i lavori ad un’impresa o ad uno o più lavoratori autonomi. Se il Committente delega tutti od alcuni dei propri compiti, sgravandosi dalle responsabilità connesse, dovrà designare la figura del Responsabile dei Lavori, soggetto qualificato e competente, che deve avere la possibilità di decidere autonomamente nello svolgimento dei compiti a lui delegati.

 Il testo di legge responsabilizza il committente in quanto “motore economico” dell’opera e, quindi, colui che per primo ha il compito di effettuare talune valutazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. E’ il committente, infatti, che sceglie le imprese sulla base dei loro requisiti tecnico-professionali, concorda con il suo progettista i capitolati d’appalto, entrando spesso nel merito delle soluzioni tecnico-operative (es: presenza ed entità dei ponteggi, utilizzo delle piattaforme di lavoro aereo, ecc) e, non per ultimo, affida i lavori anche sulla base di una scelta economica. In considerazione di tutto ciò, il D.Lgs. 81/08 Titolo IV capo I gli ha attribuito precise responsabilità di carattere penale ed amministrativo, mentre recenti sentenze lo hanno definito il "perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri" (Cass. Sez. III, 07.07.2003, n. 28774,)

QUALI SONO I COMPITI DEL COMMITTENTE

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea  Il Committente, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), professionista con titolo di studio, esperienza e formazione specifica.  La norma non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore ad € 100.000; in tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori, che pertanto dovrà essere individuato già in fase di progettazione. Sanzioni a carico di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra: arresto 3 – 6 mesi o ammenda € 2.500 - 6.400

Il Committente, contestualmente all’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori, professionista con titolo di studio, esperienza e formazione specifica. Sanzioni a carico di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra: arresto 3 – 6 mesi o ammenda € 2.500 - 6.400 Il committente comunica alle imprese affidatarie ed esecutrici nonché ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la progettazione e quello del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. Sanzioni a carico di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra: sanzione amministrativa pecuniaria € 500 - 1.800

 

Per opere di entità superiore o uguale a *200 uomini-giorni o che presentano rischi particolari (tipo rischio caduta dall’alto). Il Committente verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, tramite almeno le seguenti documentazioni:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;

b) documento di valutazione dei rischi riguardante macchine, attrezzature e opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale (DPI), incaricati per sicurezza ed emergenze, lavoratori (libro unico del lavoro), loro formazione ed idoneità sanitaria;

c) documento unico di regolarità contributiva;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell’attività imprenditoriale;

e) dichiarazione del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

f ) dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica, corredato dei riferimenti INPS, INAIL e Cassa Edile.

Il Committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi, tramite almeno le seguenti documentazioni:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale inerente la

tipologia dell’appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;

e) documento unico di regolarità contributiva.

Sanzioni a carico di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione dei punti sopra citati: arresto 2 - 4 mesi o ammenda € 1.000 - 4.800

Per opere di entità inferiore a *200 uomini-giorni e che non presentano rischi particolari Il Committente verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, tramite almeno le seguenti documentazioni:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale inerente la

tipologia dell’appalto;

b) documento unico di regolarità contributiva;

c) autocertificazione di possesso di dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell’attività imprenditoriale;

d) autocertificazione di possesso di documento di valutazione dei rischi riguardante macchine, attrezzature e opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale (DPI), incaricati sicurezza e emergenze, lavoratori (libro unico del lavoro), loro formazione e idoneità sanitaria;

e) autocertificazione relativa a Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

Il Committente verifica l’idoneità tecnicoprofessionale dei lavoratori autonomi, tramite almeno le seguenti documentazioni:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia

dell’appalto;

b) documento unico di regolarità contributiva;

c) autocertificazione di possesso dei requisiti di conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

d) autocertificazione di dotazione dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

e) autocertificazione di possesso di attestazioni inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria. Sanzioni a carico di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione dei punti sopra citati: arresto 2 - 4 mesi o ammenda € 1.000 - 4.800

 

Il Committente è tenuto a trasmettere:

all’Amministrazione comunale, o altra amministrazione concedente titolo abilitativo, prima dell’inizio dei lavori, quanto segue:

a) copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99(Allegato XII) del D.Lgs. 81/08 ove richiesta;

b) DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi;

c) dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie

ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi, dell’organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

Sanzioni a carico di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra: sanzione

amministrativa pecuniaria € 500 - 1.800

Inoltre, nel caso in cui si debba effettuare il coordinamento per la sicurezza del cantiere (Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea o in caso si prevedano opere di entità superiore o uguale a *200 uomini-giorno)

 

Il Committente trasmette:

all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica preliminare di cui all’articolo 99 (Allegato XII) del D.Lgs. 81/08, prima dell’avvio dei lavori e gli eventuali aggiornamenti in relazione modifiche dei contenuti ed al subentro di altre imprese e di lavoratori autonomi. 

Per quanto concerne le agevolazioni fiscali, l’omissione di notifica preliminare nei casi in cui essa è ritenuta obbligatoria, comporta la decadenza dalle agevolazioni stesse.
 

Si ricorda infine che è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo 

in assenza di:

_ Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

_ Fascicolo dell’opera;

_ Notifica preliminare, ove richiesta;

_ DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi.

 

*200 uomini-giorno:  è il risultato dato dalla media  giornaliera dei lavoratori  che approssimativamente  interverranno nell’esecuzione dell’opera esempio (Uomini/giorno = 3uomini x 70g. ( 2 muratori e 1 manovale) corrispondono a 210 uomini giorni)

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